Attestati di autenticità

ATTESTATI DI AUTENTICITA’ E DI PROVENIENZA DELLE OPERE D’ARTE articolo di Luca Poli

 

 

Actus, omissa forma legis, corruit

 

 

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo del diritto analizzando i profili giuridici degli attestati di autenticità e di provenienza delle opere d’arte. Tali attestati, come sappiamo, hanno lo scopo di tutelare gli acquirenti e, quindi, di garantire il corretto funzionamento del mercato. Proprio per questo motivo, le norme che ne regolano la formazione, la circolazione e la validità, si applicano indipendentemente dal fatto che le opere vendute siano antiche, moderne o contemporanee.

Chi può autenticare un’opera d’arte

In base a quanto stabilito dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941, il diritto ad autenticare l’opera d’arte spetta in primo luogo all’autore e, dopo la sua morte, agli eredi, alle fondazioni/archivi ed ai periti.

È del tutto evidente che il certificato di autenticità, quando non è stato rilasciato direttamente dall’artista, può essere oggetto di contestazione. Infatti, gli eredi e/o gli altri soggetti autorizzati possono esprimere solo una semplice opinione in merito all’attribuzione di paternità dell’opera. Di conseguenza, anche il parere rilasciato dal consulente tecnico del tribunale, per quanto motivato ed autorevole, può sempre essere messo in discussione da un altro perito.

Senza voler entrare nel merito delle responsabilità derivanti da false certificazioni, che non sono oggetto del presente contributo, si può comunque affermare che l’esperto risponde del proprio operato solo nei casi di dolo o di colpa grave.

 

Il contenuto dell’attestato

 

La Legge non indica i requisiti che un certificato di autenticità deve avere per essere considerato valido. Anche l’art. 64 del Testo Unico dei Beni Culturali, rubricato proprio “Attestati di autenticità e di provenienza”, si limita a fare riferimento a una generica “documentazione” o “dichiarazione”.

 

L’esperienza, tuttavia, suggerisce di consegnare all’acquirente una riproduzione fotografica dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e la descrizione del bene (autore, titolo, tecnica, dimensioni, anno di realizzazione, provenienza). Tale dichiarazione, ovviamente, dovrà essere sottoscritta dall’artista (o dagli altri soggetti che hanno autenticato l’opera) e dal venditore professionista.

 

 

Chi deve consegnare l’attestato

 

Chiunque venda opere d’arte professionalmente (gallerie, mercanti, ecc.) ha l’obbligo di consegnare un attestato di autenticità e di provenienza del bene ceduto.

 

In particolare, l’art. 64 sopra richiamato stabilisce che “Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.”

 

È importante notare come l’articolo in discorso preveda anche il caso in cui l’operatore commerciale non disponga del certificato di autenticità. In tal caso il venditore deve rilasciare una dichiarazione (corredata da una foto dell’opera ove possibile) recante tutte le informazioni disponibili.

 

 

Conseguenze della mancata consegna dell’attestato

Il Testo Unico dei Beni Culturali non prevede una sanzione specifica per i venditori professionali che non rilasciano l’attestato di autenticità e di provenienza. Questo però non significa che non vi siano conseguenze sul piano giuridico.

Infatti, il mancato rilascio del certificato costituisce un inadempimento che può condurre alla risoluzione del contratto di vendita dell’opera.

 

Luca Poli

___________________________________________________________________________

I contenuti informativi contenuti in questo articolo sono da considerarsi di carattere generale e, quindi, non sostituiscono la consulenza specifica di un professionista. L’autore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori od omissioni.