Il diritto di seguito

articolo di Luca Poli

 


 

Legum servi sumus ut liberi esse possimus (M.T.Cicerone)

 

Con l’espressione “Diritto dell’Arte” si fa riferimento a quel complesso sistema giuridico che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disciplina la circolazione delle opere d’arte, la proprietà intellettuale, la tutela del patrimonio artistico e i rapporti tra i professionisti del settore.

Lo scopo di questa serie di articoli è di aiutare gli artisti a districarsi fra concetti giuridici che a volte possono risultare complessi e di difficile interpretazione. Per questo motivo, ove possibile, dalla trattazione sono stati banditi i termini tecnici, ed i riferimenti normativi sono ridotti al minimo.

In questo primo articolo verrà analizzato il cosiddetto “Diritto di seguito”. Tale diritto, introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs. n.118 del 13/2/2006, consente all’artista di percepire una percentuale sul prezzo di vendita delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Il compenso, che è a carico del venditore, è dovuto solo quando alla compravendita prende parte come acquirente, venditore o intermediario, un professionista del mercato dell’arte (ad es. case d’asta, gallerie, mercanti d’arte, ecc.).

Tale compenso viene incassato dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) indipendentemente dal fatto che l’artista sia associato o meno a tale ente. Successivamente, la S.I.A.E. provvederà a versare il corrispettivo all’autore interessato.

 

Vediamo in dettaglio quando e come si applica il diritto di seguito.

Sono soggette al diritto di seguito le seguenti opere:

  • originali delle opere delle arti figurative come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti; 
  • copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore. 

Fermo restando che il compenso è a carico del venditore, la dichiarazione alla S.I.A.E. deve essere fatta dai professionisti del mercato dell’arte, a prescindere dal fatto che intervengano nella vendita in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.

Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di ogni vendita (al netto dell’IVA) e non può essere comunque superiore a € 12.500,00.

 

La percentuale da applicare è quella indicata dalla legge sulla base di scaglioni di valore:

 

  • 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e € 50.000,00; 
  • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00; 
  • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00; 
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00; 
  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00; 

 

Il diritto di seguito però non si applica nei seguenti casi:

  • nelle vendite in cui sono coinvolti solo privati e, quindi, non intervengono professionisti del settore in qualità di acquirenti, venditori o intermediari; 
  • quando il valore dell’opera o del manoscritto oggetto di compravendita è inferiore a € 3.000,00 (al netto dell’imposta); 
  • quando il venditore professionista ha acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non supera € 10.000,00 (al netto dell’imposta). In questo caso bisogna tener presente che la vendita si presume fatta oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore; 

Beneficiano del diritto di seguito tutti gli autori italiani e della Comunità Europea. Lo stesso diritto viene riconosciuto agli autori extracomunitari secondo il principio di reciprocità, vale a dire solo quando la legge della nazione straniera prevede lo stesso diritto a favore degli autori italiani. Si prescinde dalla reciprocità per gli autori extracomunitari abitualmente residenti in Italia.

Il diritto di seguito è un diritto inalienabile e non può mai essere oggetto di rinuncia. Tale diritto dura tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua morte (in tal caso ovviamente ne beneficiano gli eredi) e si applica anche nel caso in cui le opere siano anonime o sotto pseudonimo.

 

Luca Poli

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