Diritto d’autore

articolo di Luca Poli

 


Qui in iure suo utitur naeminem laedit

 

Con l’espressione “diritto d’autore”, si fa riferimento a quell’insieme di diritti concernenti l’utilizzazione economica dell’opera d’arte (c.d. diritti patrimoniali) e  la tutela della personalità del suo autore (c.d. diritti morali).

 

Questi diritti in Italia sono regolati dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (e successive modificazioni) e dal Codice Civile (artt. 2575 – 2583). Analoga tutela morale e patrimoniale viene riconosciuta anche all’estero, proprio perché un’opera d’arte può essere diffusa ed utilizzata anche in Paesi diversi da quello in cui è stata creata. In questi casi, per individuare la legge applicabile, si fa riferimento alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

 

A questo proposito, è importante sottolineare che anche a livello internazionale l’autore è riconosciuto automaticamente titolare di diritti morali e patrimoniali sull’opera, per il solo fatto della sua creazione. Pertanto, per ottenere il riconoscimento di tali diritti, non è necessario adempiere ad alcuna formalità amministrativa.

 

Vediamo ora in dettaglio quali sono i diritti riconosciuti in capo all’autore dell’opera creativa.

 

1.    Diritti Morali

 

I diritti morali, che hanno lo scopo di tutelare la personalità dell’autore, sono inalienabili, imprescrittibili, non sono sottoposti a termine e possono essere esercitati anche dopo la cessione dei relativi diritti patrimoniali. Dopo la morte dell’autore, tali diritti possono essere fatti valere dagli eredi (ad eccezione, come vedremo, del diritto di ritirare l’opera dal commercio).

 

Nello specifico possiamo parlare di:

 

 

1.1.        diritto alla paternità dell’opera: come avevamo già accennato nell’articolo sull’attestato di autenticità, all’artista spetta sempre il diritto di rivendicare la propria qualità di autore. Tale diritto può essere esercitato anche in seguito alla vendita dell’opera e anche nei confronti dell’eventuale committente;

 

1.2.        diritto all’integrità dell’opera: la Legge sul diritto d’autore consente all’artista di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell’opera, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione;

 

1.3.        diritto di pubblicazione:  l’autore ha il diritto esclusivo di decidere se pubblicare o meno l’opera.  Tale diritto può essere esercitato anche dagli eredi, salvo che l’artista abbia espressamente escluso tale possibilità;

 

1.4.        diritto di ritirare l’opera dal commercio: come abbiamo anticipato, questo particolare diritto morale spetta esclusivamente all’autore, e può essere fatto valere solo quando ricorrono gravi ragioni morali.  In questo caso, tuttavia, l’artista dovrà indennizzare il titolare dei relativi diritti economici.

 

 

 

 

2.     Diritti Patrimoniali

 

I diritti patrimoniali permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e di trarne i relativi benefici economici.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Scaduto il suddetto termine, l’opera diventa di pubblico dominio. Quando l’opera è stata realizzata in collaborazione con altri autori, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

L’opera caduta in pubblico dominio può essere utilizzata liberamente, senza dover richiedere alcuna autorizzazione e senza dover corrispondere alcun compenso.

I principali diritti patrimoniali sono:

2.1.        diritto di riproduzione: tale diritto consente all’artista di autorizzare o meno le copie, in qualunque modo e forma, delle sue opere. Ne consegue, per esempio, che chi organizza una mostra d’arte non può riprodurre le opere esposte in un catalogo senza la preventiva autorizzazione dell’artista;

 

2.2.        diritto di seguito: all’autore dell’opera spetta un compenso sulle vendite successive alla prima qualora alla transazione prenda parte un professionista del mercato dell’arte. Per maggiori dettagli sull’applicazione di questo diritto patrimoniale si rimanda al nostro primo articolo dedicato proprio al diritto di seguito;

 

2.3.        diritto di distribuzione: consiste nel diritto di porre in commercio il proprio lavoro a scopo di lucro. Naturalmente questo diritto si esaurisce in capo all’autore in seguito alla prima vendita dell’opera;

 

2.4.        diritto di diffusione/comunicazione: vale a dire il diritto di comunicare l’opera a distanza tramite tv, satellite, reti telematiche, ecc.

 

 

 

Luca Poli

 

_______________________________________________________________

I contenuti informativi contenuti in questo articolo sono da considerarsi di carattere generale e, quindi, non sostituiscono la consulenza specifica di un professionista. L’autore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori od omissioni.